Le disposizioni entreranno in vigore il 1° febbraio 2020: rafforzano la normativa già rigida del 2017 e ordinano alle religioni di «diffondere i princìpi del PCC»
Massimo Introvigne
Il 1° febbraio 2018 è entrata in vigore la nuova Normativa sugli affari religiosi, emanata nel 2017. Si è trattato della materializzazione a livello giuridico della nuova politica relativa alla religione del presidente Xi Jinping, la più restrittiva dai tempi della Rivoluzione Culturale. Non vi era necessità di una nuova legge per reprimere il «mercato nero» dei gruppi vietati e perseguitati come xie jiao, quali la Chiesa di Dio Onnipotente (il movimento, preso singolarmente, più perseguitato in Cina) o il Falun Gong. Misure draconiane che ne regolavano la repressione erano già in atto. La maggior parte degli studiosi concordava sul fatto che la “Normativa” del 2017 aveva la finalità di eliminare il «mercato grigio» delle organizzazioni religiose non esplicitamente vietate in quanto xie jiao, ma riluttanti a lasciarsi inglobare nel mercato rosso delle cinque religioni autorizzate e controllate dal regime. Il segmento più ampio del «mercato grigio» è rappresentato dalle Chiese domestiche protestanti. La “Normativa” entrata in vigore nel 2018 mirava a costringerle ad aderire alla Chiesa filogovernativa delle Tre Autonomie, entrando così a far parte del mercato rosso, con la minaccia che se si fossero rifiutate il regime avrebbe distrutto i luoghi di culto e arrestato i pastori.
Il 30 dicembre 2019 è stata resa nota la sentenza che condanna il pastore Wang Yi della Early Rain Covenant Church di Chengdu, una delle figure più note del movimento delle Chiese domestiche, a nove anni di carcere. Forse non è una coincidenza che nella medesima data, il 30 dicembre, il Partito abbia annunciato che le nuove Misure amministrative per i gruppi religiosi sono state approvate ed entreranno in vigore il 1° febbraio 2020. Due anni dopo la Normativa sugli affari religiosi del 2017, la politica di Xi Jinping in merito alla religione avrà a disposizione un nuovo strumento giuridico.
Le “Misure” si compongono di sei capitoli e 41 articoli e sono state accolte dalla propaganda del PCC come un nuovo decreto complessivo su tutto ciò che riguarda «l’organizzazione, le funzioni, la supervisione e la gestione dei gruppi religiosi». Voci critiche, come per esempio AsiaNews, le considerano piuttosto il colpo di grazia inferto alla libertà religiosa.
Le disposizioni della “Normativa” del 2017 vengono rafforzate attraverso un sistema che obbliga le comunità religiose a sottoporre all’approvazione dei burocrati del Partito tutte le decisioni importanti a proposito delle proprie iniziative, comprese quelle di minor rilevanza. Le sezioni locali del Dipartimento per gli affari religiosi debbono assumere la funzione di «organismi amministrativi» per tutte le organizzazioni religiose e controllarle in maniera sistematica attraverso «l’assistenza e la supervisione».
In particolare, in base all’Articolo 25, «il Dipartimento per gli affari religiosi del governo del popolo riveste il ruolo di divisione competente e deve pertanto guidare e gestire i seguenti affari dei gruppi religiosi, in base alle relative leggi, normative e regolamenti dello Stato:
1) [il Dipartimento] è responsabile dell’istituzione, della modifica e della cancellazione della registrazione delle organizzazioni religiose e della valutazione degli affari prima dell’approvazione dello statuto; deve occuparsi della revisione del rapporto di lavoro annuale delle suddette organizzazioni; in collaborazione con le autorità competenti, deve guidarne la registrazione e la cessazione di attività;
2) deve supervisionare e guidare i gruppi religiosi a svolgere attività e funzioni in conformità alle leggi e alle normative e a far fronte alle violazioni di leggi, normative, regolamenti, politiche e statuto dei gruppi religiosi, in base alla legge vigente;
3) [deve occuparsi] di esaminare, supervisionare e gestire le questioni che i gruppi religiosi sottopongono per approvazione al Dipartimento per gli affari religiosi del governo del popolo, in base alla legge vigente;
4) deve supervisionare e guidare i gruppi religiosi a istituire e migliorare regolamenti e norme in conformità alla Costituzione, a leggi, normative, regolamenti, politiche e necessità di lavoro effettive e a rafforzare la costituzione ideologica, organizzativa, di stile e istituzionale;
5) [deve occuparsi] di altre questioni che richiedano assistenza e gestione, come previsto dalle leggi e dalle normative».
Gli Articoli 26 e 27 elencano le questioni che debbono essere riportate alle autorità competenti e da queste approvate prima di essere messe in pratica da parte delle organizzazioni religiose.
La lista è lunga e include la nomina di funzionari nella comunità religiosa, l’organizzazione di convegni, la risoluzione di «contraddizioni e dispute nel gruppo» e così via. L’Articolo 34 si riferisce a tutto quanto attenga al denaro e alle finanze. Nella pratica, qualsiasi mossa di una qualche rilevanza da parte della comunità religiosa deve essere sottoposta in via preliminare ai burocrati del Partito e messa in pratica solo se approvata.
La legge stabilisce che «senza l’approvazione del Dipartimento per gli affari religiosi del governo del popolo, o senza la registrazione presso il Dipartimento per gli affari civili del governo del popolo, i gruppi religiosi non possono condurre alcuna attività». Se applicata, tale disposizione suona la campana a morto per l’operato del mercato grigio delle Chiese domestiche, delle comunità cattoliche dissidenti e di altri organismi religiosi non registrati.
L’Articolo 17 è particolarmente interessante dal momento che chiarisce il fatto che le organizzazioni religiose esistono allo scopo di promuovere il PCC e la sua ideologia, piuttosto che la religione. L’articolo stabilisce che «le organizzazioni religiose debbono diffondere i principi e le politiche del Partito Comunista Cinese, come pure le leggi nazionali, le normative, i regolamenti al personale religioso e ai cittadini religiosi ed educare e guidare il personale religioso e i cittadini religiosi ad appoggiare la leadership del Partito stesso, a sostenere il sistema socialista e a seguire il sentiero del socialismo con caratteristiche cinesi; debbono attenersi alle leggi, alle normative, ai regolamenti e alle politiche, gestire in maniera corretta la relazione fra le leggi nazionali e le norme canoniche e rafforzare la consapevolezza nazionale, la consapevolezza del potere della legge e lo spirito di cittadinanza».
L’Articolo 32 aggiunge che «i gruppi religiosi debbono istituire un sistema di formazione e fare in modo che il proprio personale impari dalle disposizioni principali del Partito Comunista Cinese, dalle politiche e dalle normative nazionali, dalle eccellenti cultura e conoscenza religiosa tradizionali cinesi». È da notare il riferimento alla «eccellente cultura tradizionale cinese», vale a dire alla cultura cinese così come la interpretano Xi Jinping e il PCC.
Qualora si nutrisse qualche dubbio, l’Articolo 39 mette in chiaro che «l’interpretazione di tali “Misure” è appannaggio dell’Ufficio di Stato per gli affari religiosi».
Come accaduto per la “Normativa” del 2017, molto dipenderà da come le nuove disposizioni saranno applicate a partire dal 1° febbraio 2020. Quel che è evidente è che la repressione della religione continua e che il quadro giuridico procede di male in peggio.