Massimo Introvigne
Solo poche organizzazioni controllate potranno pubblicare contenuti religiosi su Internet. Punite le foto di chi prega, riceva il battesimo o bruci incenso.
Questa settimana il Partito Comunista Cinese (PCC) ha pubblicato una bozza delle linee guida atte a regolamentare l’informazione religiosa su Internet, aprendola ai commenti fino al 9 ottobre, che viene presentata come «una delle discipline» (non l’unica) che implementa la nuova Normativa sugli affari religiosi Normativa sugli affari religiosi, entrata in vigore il 1° febbraio 2018.
La bozza di legge riguarda le «informazioni religiose comprendenti dottrine, cultura, conoscenze e attività religiose promosse attraverso i messaggi istantanei e le varie piattaforme di social media sotto forma di testi, foto nonché messaggi audio e video».
Solo le organizzazioni religiose controllate dal governo che avranno fatto richiesta di apposite «licenze agli uffici provinciali per gli affari religiosi» e a cui tali licenze saranno concesse avranno il permesso di pubblicare contenuti religiosi su Internet. Ma nemmeno tutte le comunità religiose controllate dal governo otterranno queste licenze e dovranno comunque subire tutta una serie di limitazioni. Per tutte le altre organizzazioni, e per tutte le persone fisiche senza eccezioni, la pubblicazione di contenuti riguardanti la religione in Internet costituirà reato grave.
Alle organizzazioni autorizzate sarà «vietato fare promozione commerciale in nome della religione, distribuendo materiali e pubblicazioni religiosi, istituendo organizzazioni e sedi religiose e facendo proselitismo per la religione». Ovviamente, qualsiasi comunità religiosa «che si opponga alla leadership del PCC» sarà bandita da Internet per sempre.
Allee organizzazioni religiose autorizzate sarà «permesso predicare e offrire formazione religiosa solo sulle proprie piattaforme online basate su sistemi di registrazione di nominativi reali». Alle persone fisiche non sarà permesso «pubblicare o ripubblicare contenuti religiosi su Internet».
«Nessuna organizzazione o persona fisica», comprese quelle autorizzate, «potrà trasmettere video in streaming o in differita di alcuna attività religiosa, compresi momenti di preghiera, l’offerta di incenso votivo nei templi, episodi di culto pubblico o l’amministrazione del battesimo, così come non si potrà diffonderne testi, foto o registrazioni».