L’incriminazione dei Testimoni di Geova prova che l’Articolo 300 del “Codice penale” si applica anche a chi si limita a diffondere le proprie convinzioni
Massimo Introvigne
La settimana scorsa Bitter Winter ha riferito che, per la prima volta, alcuni Testimoni di Geova sono stati incriminati nello Xinjiang come appartenenti a uno xie jiao («insegnamento eterodosso», a volte impropriamente tradotto come «setta malvagia») e questo anche se i Testimoni di Geova, per quanto se ne sa, non sono compresi nell’elenco degli xie jiao. A ChinaAid va il merito di aver portato questa importante notizia alla nostra attenzione. Nell’edizione cinese, ChinaAid ha pubblicato il testo integrale dell’atto di accusa, di cui offriamo di seguito una traduzione in inglese. Spesso non pubblichiamo il nome degli arrestati o degli incriminati per proteggerne i parenti, ma in questo caso lo hanno già fatto le edizioni in inglese e in cinese di ChinaAid.
L’atto di accusa è un documento utile e importante poiché apre una finestra su come i Testimoni di Geova operino in Cina. Conferma anche che l’Articolo 300 del Codice penale cinese, contrariamente alle informazioni false che le ambasciate continuano a trasmettere alle autorità che si occupano dei rifugiati in vari Paesi, viene applicato anche nei confronti degli appartenenti a gruppi classificati, o considerati, xie jiao che non hanno commesso alcun crimine ordinario. La formula «usare un xie jiao per sabotare l’applicazione della legge» dell’Articolo 300 viene interpretata come «essere attivi in un xie jiao» a qualsiasi titolo. Questo vale per centinaia di casi riguardanti il Falun Gong e la Chiesa di Dio Onnipotente, ed è vero anche per questa incriminazione riguardante i Testimoni di Geova.
In cosa consisterebbero i loro “crimini”? I Testimoni di Geova sono accusati di «sovvertire l’ordine pubblico» e di «sabotare l’applicazione della legge», ma sono formule generiche. Di cosa sono accusati in pratica? L’accusa spiega che la «organizzazione xie jiao “Testimoni di Geova” ha violato le norme nazionali di gestione delle religioni, stabilendo una comunità a Korla che ha reclutato 63 persone, usando illegalmente il nome del cristianesimo, divinizzando “Geova”, diffondendo superstizione ed eresia, […] avvalendosi di incontri regolari per controllare il pensiero dei credenti e per raccogliere denaro, influenzando la normale credenza religiosa delle masse».
Come al solito, nei casi concernenti gli xie jiao, il PCC ateo pretende di definire quale sia la vera natura dell’ortodossia cristiana. I Testimoni di Geova sono accusati di «usare illegalmente il nome del cristianesimo» (il PCC si riserva cioè di decidere chi è o non è cristiano), di «diffondere superstizione ed eresia» e di «influenzare la religiosità normale delle masse» (si noti che la Costituzione cinese protegge solo la religione «normale», laddove è però il PCC a decidere cosa sia «normale»). Tutte le religioni tengono «incontri regolari» e «raccolgono denaro», e le accuse alle minoranze religiose di «controllare i pensieri dei credenti» o di praticare il «lavaggio del cervello» sono vecchie come la discriminazione. È bizzarro accusare i Testimoni di Geova di «divinizzare Geova», perché Geova è uno dei nomi di Dio usato nella Torah, che i cristiani chiamano Antico Testamento, quindi tutti gli ebrei e i cristiani «divinizzano Geova». Tutti questi sono chiaramente reati di opinione ed espressioni della libertà religiosa garantita dalla Dichiarazione universale dei diritti umani.
Le stesse Nazioni Unite interpretano l’articolo 18 della Dichiarazione universale dei diritti umani, relativo alla libertà di pensiero, di coscienza o di religione, affermando che «i “termini” credenza e “religione” devono essere interpretati in senso ampio. L’Articolo 18 non si applica soltanto alle religioni tradizionali o alle religioni e alle credenze con caratteristiche o pratiche istituzionali analoghe a quelle delle religioni tradizionali. Pertanto [le Nazioni Unite] considerano con preoccupazione qualsiasi tendenza volta a discriminare qualsiasi religione o convinzione per qualsiasi motivo, incluso il fatto che siano state appena istituite, o rappresentino minoranze religiose che possono essere oggetto di ostilità da parte di una comunità religiosa predominante» (Commento generale n. 22). Certamente i governi non sono autorizzati a stabilire ciò che è «cristiano», «ortodosso» o «eretico» e quale nome di Dio debbano usare i credenti.
L’accusa menziona anche “crimini” specifici dei Testimoni di Geova normalmente non attribuiti ad altri xie jiao. Questi consistono nel «sostenere e propagandare i pensieri della cosiddetta “neutralità politica”, non frequentare l’educazione patriottica, rifiutare il servizio militare (inclusa la partecipazione all’addestramento militare), non aderire al Partito Comunista, alla Lega giovanile, non fare l’alza bandiera, non cantare l’inno nazionale e non salutare la bandiera nazionale». Gli studiosi dei Testimoni di Geova hanno molta familiarità con queste accuse. In effetti, i Testimoni di Geova mantengono un atteggiamento di «neutralità politica», non votano, non aderiscono a partiti politici, non prestano servizio nell’esercito (sono obiettori di coscienza), non salutano la bandiera né cantano l’inno nazionale. La maggior parte dei Paesi democratici del mondo, a partire dagli Stati Uniti d’America e dai Paesi dell’Unione Europea, ha riconosciuto che questo atteggiamento deriva dalla peculiare teologia dei Testimoni di Geova, che sono altrimenti cittadini rispettosi della legge, e dovrebbe essere accettato come parte della loro libertà religiosa.
Si noti, inoltre, che la prima serie di reati, cioè la diffusione delle loro convinzioni sarebbe in ogni caso già sufficiente per applicare l’Articolo 300 come evidenziato da casi riguardanti altri movimenti accusati di essere xie jiao.
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Traduzione completa dell’atto di accusa (Inglese)