Fonte: inchieste realizzate in Italia
Il 27 giugno, il tribunale di Perugia, in Italia, ha pubblicato due ordinanze, la n. 462/2018 e la n. 459/2018, che concedono lo stato di rifugiato a due donne aderenti alla Chiesa di Dio Onnipotente, un nuovo movimento religioso cristiano. Queste ordinanze annullano le precedenti sentenze emesse dalla Commissione territoriale per i rifugiati che aveva negato loro l’asilo.
L’ordinanza 462 è particolarmente importante, perché dichiara «[…] obiettivamente completo, internamente coerente e molto dettagliato» il racconto con cui una richiedente asilo riferisce di essere stata torturata con la “sedia di tigre”, un sistema che in Cina è molto diffuso: i prigionieri vengono legati a una sedia in metallo in modo che le loro gambe restino inclinate verso l’alto per un lungo periodo; se cercano di liberarsi, i nodi si stringono.
L’ordinanza 462 parla anche delle tre motivazioni addotte dalla Commissione Territoriale nel rifiutare l’asilo politico alle due donne. Primo, la Commissione non era convinta che in Cina i fedeli della Chiesa di Dio Onnipotente vengano arresti e incarcerati per il solo fatto di appartenere a quella fede. Il tribunale nota invece che proprio questo è ciò che avviene, poiché «l’art. 300 del codice penale cinese prevede che “è punito con la pena di non meno di tre e no [sic] più di sette anni di reclusione”» chiunque sia attivo in uno xie jiao (che il tribunale italiano traduce con “setta superstiziosa” sebbene la traduzione “insegnamenti eterodossi” sarebbe più appropriata). Il tribunale nota poi con precisione che la Chiesa di Dio Onnipotente è stata costantemente inclusa, fin dal 1995, nella lista di xie jiao «[…] continuamente aggiornata».
Secondo, basandosi su fonti giornalistiche che descrivono la Chiesa di Dio Onnipotente come ostile alla famiglia, la Commissione aveva ritenuto non credibile il racconto fatto da una delle profughe la quale asserisce di essere stata convertita dalla madre. Il tribunale si è basato su studi del direttore di Bitter Winter Massimo Introvigne che al contrario dimostrano quanto sia assai comune che le conversioni alla Chiesa di Dio Onnipotente avvengono per il tramite di familiari.
Terzo, la Commissione ha affermato che, se fosse stata perseguitata davvero, alla citata richiedente asilo non sarebbe stato concesso il passaporto. Il tribunale si è invece basato sull’opinione di esperti, obiettando che, di fatto, occorre tenere «[…] conto della non infallibilità dei sistemi di controllo cinesi e della corruzione diffusa nel Paese».
Ancora, sulla base di studi recenti condotti dagli specialisti, e citando Introvigne, l’ordinanza descrive accuratamente la situazione della Chiesa di Dio Onnipotente in Cina: «Non meno ampie sono le notizie specificamente riguardanti la persecuzione agìta nei confronti degli appartenenti al culto della Chiesa di Dio Onnipotente; vi sono stati migliaia di arresti, decine di casi di tortura e morti in circostanze sospette. Risulta per altro che la distruzione delle xie jiao sia una delle priorità delle autorità cinesi e che sono offerte ricompense in denaro a chi denuncia gli adepti alla polizia per consentirne l’arresto».
L’ordinanza 459, emessa dallo stesso giudice, reitera i medesimi argomenti, anche se in questo caso non era implicata la tortura. Da notare che la protezione è stata concessa anche se una delle richiedenti asilo non era stata perseguitata personalmente: suo padre è stato arrestato e picchiato perché fedele della Chiesa di Dio Onnipotente, e lo stesso è avvenuto a un amico che le ha poi consigliato di lasciare la Cina appena possibile, cosa che appunto la donna ha fatto.
Testi italiani dell’ordinanza 462 e dell’ordinanza 459.
Testi inglese dell’ordinanza 462 e dell’ordinanza 459.