Libertà religiosa.
Il diritto di professare liberamente una credenza religiosa. «Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell’insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell’osservanza dei riti» (Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, Articolo 18). Il termine “pratica” include la libertà di fare proselitismo. Il Commento generale n. 22 delle Nazioni Unite precisa anche che «l’Articolo 18 protegge le credenze teistiche, non teistiche e atee, così come il diritto a non professare alcuna religione o credo. I termini “credenza” e “religione” devono essere interpretati in senso ampio. L’articolo 18 nonsi applica soltanto alle religioni tradizionali o alle religioni e alle credenze con caratteristiche o pratiche istituzionali analoghe a quelle delle religioni tradizionali»e protegge anche le religioni che sono «di nuova costituzione, o rappresentano minoranze religiose che possono essere oggetto di ostilità da parte di una comunità religiosa predominante».
Altri:
Libertà religiosa in Cina: un rapporto sulla situazione